La possibilità di revocare i revisori dei conti degli enti locali è prevista e disciplinata dall’art. 235, comma 2 del Tuel. Esso, infatti, stabilisce che: “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)”. Quest’ultimo, come noto, è fissato dal regolamento di contabilità ed è comunque non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La domanda che amministratori locali e funzionari si sono posti a più riprese in passato è se . . .
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