Non è consentito comunicare a un altro ente locale, le vicende connesse al pignoramento presso il comune, di una quota dello stipendio di un ex dipendente (dimessosi e vincitore di concorso nel secondo comune), oltre che a un istituto bancario e allo stesso reclamante, rendendo noti l’esistenza di presunti pignoramenti, nonché l’esistenza di un residuo di presunto debito scaduto e non trasmissibile fra le due amministrazioni.
Nella lettera incriminata si menzionava, in aggiunta, la circostanza che il reclamante avesse “ottenuto la proroga dell’aspettativa ed avesse presentato, successivamente, formali dimissioni”.
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