L’art. 28 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che «Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.».
Da un lato la norma individua i soggetti tenuti ad applicare la ritenuta; dall’altro si limita ad indicare precisamente solo quali siano i contributi esclusi da ritenuta. In tale modo fissa un principio generale secondo cui tutti i . . .
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