Con sentenza n. 35/2022, il TAR del Lazio ha affermato che gli enti pubblici formalmente privatizzati sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza. Nel caso di specie la Fondazione ENPAM (ente di previdenza e di assistenza per medici e odontoiatri), ha rigettato una richiesta d’accesso civico affermando di aver “assunto personalità giuridica di diritto privato” e, ricordando che le Linee guida ANAC n. 1134 del 2017, hanno previsto obblighi di pubblicazione soltanto per i concessionari di pubblici servizi, categoria dalla quale la fondazione va categoricamente esclusa.
Il tribunale amministrativo, nella sua analisi, ha evidenziato come . . .
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