Incarichi non autorizzati e “sanatoria” a posteriori

Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, con la conseguenza che la violazione di siffatta prescrizione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio è attribuito all'Autorità Giudiziaria e non all'amministrazione di . . .

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