Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 1 del 12.01.2022, per dare nuove indicazioni relativamente ad un tema che ha sempre creato parecchie difficoltà agli ufficiali di stato civile: il matrimonio dello straniero rifugiato.
Il codice civile all’art. 116 (Matrimonio dello straniero nella Repubblica) al primo comma, infatti prevede: “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio”.
In linea di massima i rifugiati sono . . .
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