Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6220/2021, ha ribadito quanto già espresso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle linee guida approvate con deliberazione n. 1309/2016, recanti Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, stabilendo la legittimità del diniego alla richiesta d’accesso civico generalizzato, quanto le informazioni, gli atti e i documenti oggetto dell’istanza non sono detenuti dalla pubblica amministrazione a cui la stessa è stata presentata e il recupero degli stessi comporti un onere lavorativo . . .
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