Con sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 21 luglio 2021, n. 5491 è stata confermata la decisione del T.A.R. per la Toscana che aveva dato ragione ad un candidato convocato alla prova concorsuale mediante email ordinaria (non PEC) di cui dimostrava la mancata ricezione.
Il T.A.R. rilevava che “risulta assente qualsivoglia elemento probatorio o indiziario che possa far presumere la ricezione della convocazione da parte del ricorrente. In particolare non può essere considerato tale il fatto che il sistema non abbia restituito al mittente un avviso di fallimento dell’invio”.
Nella sentenza del . . .
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