La giurisprudenza di legittimità, ancora una volta, ha colmato, in via pretoria, il «vuoto» legislativo nella disciplina di raccordo tra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’art. 55-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI).
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 15464, pubblicata il 03 giugno 2021, infatti, ha provveduto a chiarire alcuni aspetti che riguardano il coordinamento tra il procedimento disciplinare, avviato sulla base di fatti aventi rilevanza penale ed il procedimento penale attivato in ossequio alla pretesa punitiva statale e all’obbligatorietà dell’azione penale.
In primo luogo, la Suprema . . .
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