Sono illegittime e vanno recuperate le somme erogate al pubblico dipendente in violazione delle regole fissate dalla contrattazione collettiva. Altrettanto inibente, nel caso di profili dirigenziali o di responsabilità, risulta l’assenza della valutazione dei risultati ottenuti da parte del Nucleo.
Queste le conclusioni che giungono dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza 4 maggio 2021, n. 11645, che respinge il ricorso proposto dal dirigente di un ente locale assoggettato al recupero da parte dell’ente di appartenenza di somme corrisposte a titolo di retribuzione di risultato in anni pregressi.
Le retribuzioni accessorie erano . . .
Enti Locali News è il nuovo strumento di informazione dedicato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
SEI UN NUOVO CLIENTE?
Per continuare a consultarlo
RegistratiSei già abbonato?
Accedi per visualizzare i contenuti