La giurisprudenza e la prassi amministrativa (da ultimo: Consiglio di Stato-sez. I, parere 15 marzo 2021, n. 403) sono concordi nell’affermare che il servizio di trasporto scolastico per gli studenti disabili dev’essere erogato a titolo gratuito, in conformità con l’art. 28, comma 1, legge 30 marzo 1971, n. 118, ed il principio del divieto di discriminazione di cui agli artt. 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: tale servizio, secondo i giudici di Palazzo Spada, rientra nell’ambito del diritto all’istruzione e non in quello . . .
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