La centralità della stima nella determinazione del valore degli immobili da acquistare

La limitazione dell’autonomia negoziale degli enti territoriali ai fini del contenimento della spesa pubblica negli acquisti immobiliari è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lett. f), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con la conseguenza che i predetti enti possono acquistare beni immobili senza necessità di dimostrare il carattere indispensabile ed indilazionabile dell’acquisto, nonché l’attestazione della congruità del prezzo (previsto dall’art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011); restano comunque in essere le seguenti condizioni necessarie . . .

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