Con la sentenza n. 5547/2021, la Corte di Cassazione ha tracciato un orientamento differente per l’attribuzione dei buoni pasto stabilendo un criterio diverso fra i lavoratori dipendenti del comparto sanità rispetto a quelli del comparto enti locali.
La sentenza ha previsto che il buono pasto spetta ai lavoratori del comparto sanità che effettuano un orario di lavoro giornaliero superiore alle 6 ore, che non possano usufruire del servizio mensa, o impossibilitati, per motivi di lavoro, a fermarsi per la pausa pranzo.
La questione aveva riguardato una dipendente turnista dell’azienda ospedaliera di Messina che si era vista rifiutare . . .
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