Spesso ci si chiede se in una Unione tra comuni sia possibile gestire in forma associata le funzioni attinenti al servizio di stato civile, anagrafe ed elettorale, attribuendo a un dipendente dell’Unione dei comuni l’incarico di ufficiale di stato civile, anagrafe e responsabile dell’ufficio elettorale.
Il tema viene trattato dall’articolo 32 (Unione di comuni) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che al comma 5-bis, prevede:
“Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello . . .
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