Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 14 gennaio 2021, n. 266 ha chiarito che è competenza del giudice amministrativo conoscere e decidere dell’impugnazione dell’atto di istituzione e composizione dell’ufficio di disciplina, in quanto atto di macro-organizzazione, secondo il riparto di giurisdizione di cui all’art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Al riguardo si ricorda che secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità l’UPD può essere rappresentato anche da una sola persona, non essendo prescritto dalla norma il carattere della collegialità (Cass. 21 marzo 2017, n. 7177, Cass. 13 giugno . . .
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