L’art. 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modifiche dalla L. 122/2010), prevede che istituti bancari e Poste Spa, a cui i soggetti tenuti versano oneri di urbanizzazione, effettuino una ritenuta d’acconto della misura del 8% sul totale versato. Tale ritenuta viene applicata solamente sui "bonifici" e ove essi siano effettuati da contribuenti che si avvalgono delle deduzioni e detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed interventi finalizzati al risparmio energetico. Pertanto, qualora si attivi tale procedura, al Comune viene versato il netto, con conseguente minore introito di quel 8 . . .
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