Secondo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 163 del TUEL, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'ente entra in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, vengono gestiti, da parte dell'ente, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato ed effettuano pagamenti entro i limiti dati dalla somma dei residui al 31/12 dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto dell'FPV.
Al comma 3 del medesimo articolo si stabilisce che . . .
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