Il conferimento di compiti di amministrazione attiva in capo al personale collocato in posizione di staff è sicuramente illegittimo, in quanto darebbe luogo ad una sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali di competenza del vertice della struttura organizzativa dell’ente, venendo meno al principio di separazione di cui all’art. 107, comma 1, del Tuel.
Tuttavia, l’attribuzione di compiti gestionali a tali soggetti non configura automaticamente un danno erariale, qualora non sia provato un pregiudizio economicamente valutabile all'erario dell'ente derivante da tale illegittimo conferimento.