Le attività extra lavorative, svolte fuori dall’orario di lavoro, devono essere previamente autorizzate e, in caso di assenza della prescritta autorizzazione, dovrà essere risarcito per danno erariale l’ente datore di lavoro in misura pari ai compensi percepiti per l’attività extra lavorativa svolta al netto delle imposte già corrisposte dal dipendente pubblico.
Personale
Attività extra lavorative non previamente autorizzate – La Sentenza n. 142/2020 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Lombardia
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